Con avviso del Ministero del Turismo sono state definite le spese ammissibili al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per le strutture alberghiere, in attuazione dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, che ha definito le modalità applicative dell’agevolazione.
Con riferimento agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, sono agevolabili le spese per gli interventi oggetto della detrazione per la riqualificazione energetica. Relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, sono ammissibili:
qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio. Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.
Vengono inoltre elencate le spese agevolate relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari:
sostituzione di finiture;
interventi di natura edilizia più rilevante quali il rifacimento di scale ed ascensori;
realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari;
sostituzione di serramenti interni;
sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
Anche relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione dei suddetti interventi, sono elencate le spese ammissibili, tra cui, ad esempio, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la realizzazione di balconi e logge, di servizi igienici, la sostituzione di serramenti, ecc. Vengono poi individuati anche gli interventi relativamente alla realizzazione di piscine termali.
Con riferimento agli interventi di digitalizzazione, sono agevolabili:
acquisto di modem, router e impianti wifi;
realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi on line;
acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM;
acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR acquisto di licenze del software ERP per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
Sono altresì ammessi all’agevolazione l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica, e nello specifico le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
Tali voci di spesa dovranno essere corredate dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi previsti.
Sono inoltre ammesse le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata alternativamente da: il presidente del collegio sindacale; un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali; un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro; dal responsabile del CAF.
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