Nel periodo feriale, così come durante la chiusura degli studi degli intermediari, sono numerosi gli adempimenti che possono essere differiti rispetto alle loro scadenze naturali.
Si ricorda, in primo luogo, il possibile differimento delle comunicazioni di assunzione, che i datori di lavoro stessi potranno assolvere mediante l’invio “UniURG” tramite fax (al n. 848 800 131), nei periodi di chiusura dello studio dell’intermediario al quale sono affidate normalmente tali adempimenti. I datori di lavoro dovranno documentare sia l’affidamento di tali adempimenti all’intermediario, sia la chiusura degli uffici di quest’ultimo, nelle note del modello medesimo (Sezione 4, “motivo dell’urgenza”). Il modello “UniURG” dovrà essere seguito dall’invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi. Il modello contiene i dati essenziali relativi all’assunzione, ossia l’identità delle parti, la data di inizio del rapporto di lavoro e il motivo dell’urgenza.
Altri differimenti riguardano il Libro unico del lavoro: nel caso di valorizzazione presuntiva delle presenze di luglio, connessa alle necessità di chiusura collettiva delle aziende interessate, si potrà procedere ai necessari conguagli e alle corrette valorizzazioni con il LUL del mese successivo, in scadenza il 30 settembre, purché se ne dia comunicazione nel cedolino del mese di luglio, attraverso una specifica annotazione.
Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro eventualmente occorsi nel mese di agosto, i datori di lavoro o i loro intermediari potranno reperire sul sito dell’INAIL i moduli di denuncia, compilandone solo le parti essenziali, ossia quelle relative ai dati del datore di lavoro e del lavoratore, al tipo di infortunio e alla prognosi. Il modulo parzialmente compilato potrà poi essere inviato nei termini di legge (entro due giorni successivi a quello in cui si riceve il certificato medico di infortunio) tramite modalità idonea a dimostrare la data certa, come PEC o posta raccomandata.
Invece, gli adempimenti fiscali e i versamenti (modello F24), in scadenza tra il 1° e il 20 agosto, possono ormai essere effettuati entro il 20 agosto senza applicazione di sanzioni e/o interessi. Il differimento riguarda anche la contribuzione da versare all’INPS.
Sempre per quanto riguarda gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS, si ricorda che le aziende, nei periodi di ferie collettive che ne determinino la chiusura e la sospensione di ogni attività con la conseguente impossibilità materiale di procedere agli adempimenti, salva l’eventuale presenza di personale operaio o tecnico adibito alla manutenzione degli impianti o a lavorazioni a ciclo continuo, possono differire gli adempimenti (denuncia mensile e versamenti) al periodo successivo a quello delle ferie, a condizione che abbiano presentato apposita istanza telematica entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il termine è ordinatorio, avendo le sedi INPS facoltà di prendere in esame anche richieste giunte successivamente.
Il beneficio può essere concesso una sola volta l’anno e può riguardare gli adempimenti relativi ad un solo mese, anche se le ferie collettive si collocano a cavallo di due mesi. Le aziende interessate sono caratterizzate dal codice autorizzazione “0B”. Sui versamenti differiti sono dovuti gli interessi di dilazione.
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