Il godimento delle ferie da parte del dipendente può essere interrotto o sospeso da eventi quali l’insorgenza di una patologia.
Si ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto irrinunciabile, riconosciuto dall’art. 36, comma 3 della Costituzione il cui obiettivo primario è quello di consentire al lavoratore il materiale recupero delle energie psicofisiche, recupero che può essere compromesso nel caso in cui insorga un evento come la malattia.
La sospensione delle ferie in caso di malattia non è automatica, ma possono esserci delle eccezioni: bisogna tener conto della specificità dello stato morboso e delle cure previste. La sospensione del periodo di ferie infatti non è assoluta e automatica, ma occorre accertare di volta in volta se lo stato di malattia del lavoratore possa essere ritenuto incompatibile con la funzione del periodo feriale.
L’INPS afferma che le ferie possono essere interrotte qualora si verifichi un’incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività come ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc. o un’incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico tale da impedire il pieno recupero delle energie psico-fisiche e da non permettere la consueta attività di svago e riposo.
In buona sostanza, le ferie sono sospese se la patologia risulta incompatibile con il fine ricreativo del periodo di riposo, mentre non sono considerati pregiudizievoli di tale finalità eventi morbosi che abbiano riflessi marginali sul recupero delle energie e sulla partecipazione alla vita sociale, ad esempio cefalea, stress psicofisico, sindrome ansiosa depressiva relativa all’ambiente di lavoro, patologie che spesso trovano nelle attività ricreativa un valido aiuto per la guarigione.
Restano fermi gli obblighi posti in capo al lavoratore in caso di malattia, e cioè il rispetto della reperibilità nelle fasce orarie prescritte dalla legge (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori privati), con eventuale comunicazione complementare del nuovo domicilio temporaneo se la malattia è insorta in luogo diverso da quello consueto; laddove poi la malattia insorga durante le ferie in uno Stato estero, non mutano gli obblighi informativi in capo al lavoratore.
Il datore di lavoro, dal canto suo, potrà inviare una visita di controllo specificando nella richiesta che si tratta di un lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie, per il quale è richiesto di accertare le condizioni per l’interruzione delle ferie stesse.
È la stessa trasmissione del certificato di malattia – sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie – a convertire il titolo dell’assenza dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro, senza che sia necessario, per il lavoratore, effettuare alcuna richiesta esplicita: più precisamente, una volta riconosciuto l’effetto sospensivo della malattia sulle ferie, la data di inizio dell’evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento da parte del datore di lavoro stesso della comunicazione dell’intervenuto stato di malattia.
Il lavoratore non potrà decidere autonomamente di prolungare il periodo di ferie per compensare i giorni non goduti a causa della malattia, ma avrà l’obbligo di ricominciare a lavorare alla data prevista per il suo rientro (o al termine del periodo di malattia, se successivo a quello feriale) e riconcordare con il datore di lavoro un nuovo periodo di ferie.
Si segnala infine che è possibile sospendere la fruizione delle ferie, anche in caso di ricovero del figlio, e per tutto il periodo, su richiesta del genitore.
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