Il Fondo Nuove Competenze prevede il rimborso del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le modalità già stabilite dal decreto del 22 settembre 2022. Le ore di stipendio del personale impiegate per la formazione sono a carico del Fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Programma Operativo Nazionale Spao (Sistemi Politiche Attive per l'Occupazione), gestito da ANPAL.
I beneficiari del FNC sono datori di lavoro privati, società a partecipazione pubblica e enti no profit.
Il massimo delle ore finanziabili per lavoratore è di 200, il minimo è di 40, il tutto da svolgere entro 150 giorni dall’approvazione. Il rimborso del costo orario dei lavoratori in formazione sarà composto da:
a. 60% della retribuzione oraria
b. 100% contribuzione oraria
quindi si tratta indicativamente, del 70% del costo totale. Su 16 euro medi ipotetici (da rivedere rispetto ai costi effettivi) siamo su 11 euro/ora di rimborso per un max di circa 2.200 euro a lavoratore per le 200 ore massime previste.
La formazione comprende la formazione in aula, quella a distanza e l’affiancamento - TOJ (Training On the Job/Project work).
Il 31 dicembre 2022, salvo proroghe, è il termine fissato per la sottoscrizione dell'accordo di rimodulazione; dal 13 dicembre al 28 febbraio 2023 l'impresa, attraverso apposita piattaforma, deve presentare domanda di contributo ad ANPAL per la quale è necessario lo SPID aziendale. Le istanze sono valutate "a sportello" per cui in ordine cronologico di ricezione. La domanda, dopo 10 giorni per il silenzio assenso delle Regioni, verrà girata al Fondo Interprofessionale di appartenenza dell’Azienda, il quale, se avrà ancora le risorse, finanzierà i costi della formazione (docenze etc.). Le imprese dovranno terminare la formazione entro 150 giorni dall'approvazione, e comunque non oltre il 31 Ottobre 2023.
L'erogazione del rimborso prevede due tranche: un anticipo del 40% all’atto della
concessione del contributo a fronte di Fidejussione bancaria o assicurativa per tale importo (circa marzo – aprile 2023), la restante parte dopo la rendicontazione
del progetto formativo da presentare entro 30 giorni dalla fine delle attività, probabilmente entro i primi mesi del 2024.
Preventivamente alla presentazione dell’istanza al FNC, va stipulato tra impresa e sindacati o RSA – RSU un accordo collettivo da sottoscrivere, attualmente, entro il 31 dicembre 2022 (possibile proroga entro fine anno), contenente:
- il progetto formativo
- n. dei lavoratori coinvolti
- le ore dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle
competenze
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze
Per quanto riguarda i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, le materie devono essere legate a questi processi:
- innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
- innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto
impatto ambientale;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale
Gli interventi dovranno riguardare l’adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al
fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.
La messa in trasparenza delle competenze secondo queste norme è a carico del
soggetto realizzatore dei corsi (Ente di Formazione). Gli Enti di Formazione sono soggetti erogatori dei percorsi formativi,
tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
Non può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo.
Fondi Interprofessionali
I Fondi Interprofessionali possono cofinanziare le attività previste dal Fondo Nuove Competenze, a seguito dell’approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di attività formative su Conto Formazione Aziendale e/o attraverso la pubblicazione di Avvisi (es. Conto Sistema). ANPAL girerà a ciascun Fondo le domande approvate per le relative imprese aderenti (secondo il database INPS).
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