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Entro il 30 giugno 2023 obbligo di fruire delle ferie maturate nel 2021

C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per far fruire ai dipendenti le ferie maturate nel 2021.


Tra gli adempimenti del periodo estivo, il datore di lavoro è tenuto a verificare che i propri dipendenti abbiano fruito delle ferie entro i termini previsti dalla legge; il riferimento è al termine di 18 mesi e alle ferie che il lavoratore subordinato ha maturato nel corso dell’anno 2021.


Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore subordinato e hanno lo scopo di garantire il recupero delle energie psico-fisiche spese durante l’anno di attività e permettere al lavoratore di poter partecipare attivamente alla vita sociale e familiare.


L’art. 10 del DLgs. 66/2003 ha successivamente previsto la durata minima delle ferie e le modalità di fruizione, lasciando tuttavia anche un margine alla contrattazione collettiva. Nello specifico, la norma prevede un periodo minimo di ferie annue non inferiori alle quattro settimane, di cui almeno due devono essere godute dal lavoratore in modo continuativo entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, mentre i periodi rimanenti nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, fatte salve eventuali modifiche previste dal CCNL di settore.


Con riferimento all’anno 2021, due settimane dovevano essere fruite entro il 31 dicembre 2021, mentre le ulteriori due settimane entro il 30 giugno 2023 (18 mesi dal 31 dicembre 2021). Sotto questo profilo, si segnala che i CCNL di settore possono intervenire prevedendo, ad esempio, giornate di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane normativamente previste – secondo i termini e le modalità definite dalle stesse parti sociali – o anche allungando il predetto periodo di riferimento di 18 mesi.


La fruizione delle quattro settimane minime, inoltre, non può essere sostituita da un’indennità in denaro, ciò in quanto la finalità delle ferie, come accennato, è quella di favorire il riposo e il recupero delle energie psico-fisiche spese dal lavoratore durante l’anno di lavoro, recupero che non può essere assicurato se le ferie vengono sostituite con un’indennità in denaro.

In deroga al suddetto divieto, la stessa norma prevede un’ipotesi in cui il periodo minimo delle ferie possa essere oggetto di monetizzazione, ovverosia in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La monetizzazione può, inoltre, riguardare anche le ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva e quelle maturate con un contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno.


Tutto ciò considerato, quest’anno il datore di lavoro dovrà verificare l’avvenuta fruizione delle ferie maturate nell’anno 2021 dai propri dipendenti ed eventualmente programmarne la fruizione entro il prossimo 30 giugno. In caso contrario, il mancato rispetto del termine (oltre ad esporre il datore di lavoro a sanzioni) determinerà l’insorgere dell’obbligo di versamento della contribuzione all’INPS.

In particolare, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse (o con il più ampio termine contrattuale).

I datori di lavoro sono quindi tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute.


L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non godute non costituisce un limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse, potendone beneficiare anche successivamente alla scadenza. Ciò comporta che il contributo versato dal datore di lavoro sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non sia più dovuto e dovrà essere recuperato portando in diminuzione il relativo compenso dall’imponibile al quale era stato imputato.


L’obbligo contributivo potrà comunque essere sospeso ogniqualvolta si presentino eventi che determinano la sospensione del rapporto di lavoro, come ad esempio la maternità, l’infortunio, la malattia, ecc.

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