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Dal 1° aprile Smart Working solo con accordo individuale

Salvo proroghe dell’ultimo minuto dello stato di emergenza da COVID-19, il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022, le aziende che fino ad oggi hanno fatto ricorso al lavoro agile semplificato e che intendano mantenerlo come modello organizzativo strutturale anche ad emergenza finita, dovranno porre in essere uno sforzo organizzativo.


Dal 1° aprile occorrerà infatti predisporre gli accordi individuali con i lavoratori, secondo le modalità dettate dagli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, che definisce le linee di indirizzo per favorirne la regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale.


Si ricorda, infatti, che lo stato di emergenza per motivi umanitari fino il 31 dicembre non ha impatto su queste norme.

La disciplina “ordinaria” dello smart working prevede che l’accordo sia redatto a tempo determinato o indeterminato e in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Quanto al contenuto, le parti dovranno concordare i giorni settimanali durante i quali il dipendente potrà lavorare al di fuori dei locali aziendali (può trattarsi di un giorno o di tutta la settimana lavorativa) e le modalità di svolgimento della prestazione, che potrà essere inquadrata senza precisi vincoli di orario – purché entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale – o di luogo di lavoro e organizzata per fasi, cicli e obiettivi.


Tramite l’accordo individuale trovano regolamentazione anche l’esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, l’utilizzo degli strumenti di lavoro messi a disposizione del dipendente, nonché il tempo di riposo del lavoratore e le misure necessarie a garantirne il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni di lavoro.


Fino al prossimo 31 marzo il ricorso allo smart working resta semplificato, ossia anche privo di accordo individuale con il lavoratore e con la possibilità per le aziende di comunicare “massivamente”, tramite l’apposito applicativo informatico disponibile su Cliclavoro, i dati anagrafici dei lavoratori interessati, mediante l’invio di un unico file excel; oltre ai nominativi dei lavoratori interessati, precisa il Ministero, occorre indicare anche la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.


La decisione di optare per lo smart working è revocabile; le parti possono infatti recedere dall’accordo individuale e, quindi, tornare a rendere la propria prestazione interamente nei locali aziendali secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

In caso di accordo “a termine”, lo smart working cesserà allo spirare del termine, mentre con l’accordo a tempo indeterminato il recesso è possibile rispettando un termine di preavviso di 30 giorni, elevato a 90 giorni qualora l’accordo sia stato stipulato con un lavoratore disabile. In presenza di un “giustificato motivo”, è invece possibile recedere liberamente, quindi senza rispettare il termine prefissato in caso di accordo stipulato a tempo determinato o senza rispettare i termini di preavviso di cui sopra, in caso di accordo a tempo indeterminato. In assenza di indicazioni normative sul punto, il recesso dall’accordo sul lavoro agile può essere esercitato sia in forma orale che scritta.


Le aziende che dal 1° aprile opteranno per il rientro in presenza di tutto il personale dovranno assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza e della normativa in materia di green pass, richiesto in forma “base” (fino al 31 marzo 2022, salvo proroghe) ai lavoratori under 50 e in forma “rafforzata” fino al 15 giugno 2022, ai lavoratori con più di 50 anni.


Si ricorda inoltre che fino al 31 marzo 2022 i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere “di norma” la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso la ricollocazione su una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; se la prestazione non può svolgersi in modalità agile, sempre fino a fine marzo, è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.

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