top of page

Contributo per le attività chiuse durante l’emergenza Covid

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 di Giovedì 7 Ottobre il decreto che definisce i soggetti beneficiari, l’elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo per le attività economiche chiuse.


Con il decreto è stato istituito un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.


Una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021, che a tale data svolgevano come attività prevalente, chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. In tal caso il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino a un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.


Sono inoltre ammessi al beneficio, sulla base delle risorse residuali, i soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021 che:

- al 26 maggio 2021 svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO indicati nell’allegato al DM e riportati nella tabella in calce (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie); - dichiarino nell’istanza per l’accesso al contributo di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Per tali soggetti l’ammontare dei contributi che potranno essere richiesti varia in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019, come di seguito: - 3.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro; - 7.500 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a un milione; - 12.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione. In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro.


In caso di insufficienza delle risorse disponibili “non prioritarie”, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000 euro, l’Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.


Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione: i soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; i soggetti in difficoltà al 31 dicembre 2019 (salvo quanto previsto per le micro e piccole imprese); gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR.


Il contributo in esame, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e 109 comma 5 del TUIR.


Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza. Il contributo sarà quindi corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.


L’operatività delle disposizioni del decreto è comunque subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.




13 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page