L'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro.
L'Ente ha previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che:
- abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari");
- in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 convertito ("Sostegni") o di cui ai commi da 5 a 13 dello stesso art. 1 del DL 73/2021 (vale a dire il contributo "alternativo" per attività stagionali del DL "Sostegni-bis").
I suddetti soggetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere:
- il solo contributo "Sostegni"; in questo caso, in caso di elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo "Sostegni" e del contributo automatico "Sostegni-bis";
- il solo contributo "Sostegni-bis" attività stagionali; in questo caso, in caso di elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo "Sostegni-bis" attività stagionali;
- entrambi i contributi "Sostegni" e "Sostegni-bis" attività stagionali; in questo caso, in caso di elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo automatico "Sostegni-bis".
L'ammontare dei contributi è determinato, per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto "Sostegni", applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
In tal caso sarà erogato anche il contributo automatico del "Sostegni-bis", qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto alternativo o attività stagionali del "Sostegni-bis" e che richiedono anche il contributo "Sostegni", al valore della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1/4/2020 -31/3/2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1/4/2019 - 31/3/2020, viene applicata la percentuale del 20%. In tal caso, non viene riconosciuto il contributo automatico del DL "Sostegni-bis". Per i soggetti che non richiedono il contributo "Sostegni", la percentuale applicata è del 30%.
L'importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000,00 euro.
Oltre ai dati generali, nell'istanza sono previste due distinte sezioni dedicate, rispettivamente, ai requisiti per chi intende usufruire del contributo "Sostegni" e ai requisiti per chi intende usufruire del contributo alternativo "Sostegni-bis".
Nell'istanza occorre indicare anche la modalità scelta per l'erogazione del contributo (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).
L'istanza può essere presentata:
- dal 14.10.2021 al 13.12.2021;
- direttamente o tramite intermediari;
- utilizzando l'apposito modello approvato (modello "Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto «decreto Sostegni e Sostegni-bis»");
- in via telematica, mediante l'applicazione desktop telematico.
I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l'istanza per richiedere il contributo "Sostegni-bis" attività stagionali, devono aver presentato la liquidazione relativamente al primo trimestre dell'anno 2021.
Nello stesso periodo (14/10/2021 - 13/12/2021) è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il suddetto termine.
Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e su quelli presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.
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