Quanto al congedo di paternità obbligatorio, disciplinato al nuovo art. 27-bis del DLgs. 151/2001, della durata di 10 giorni lavorativi e fruibile dai due mesi antecedenti alla data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto, l’INPS chiarisce che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, tra cui i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo.
Per gli altri lavoratori dipendenti è riconoscibile anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 24 del DLgs. 151/2001: in tal caso l’INPS paga le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre.
Se la madre sta fruendo del congedo di maternità, il padre può fruire del congedo in questione negli stessi giorni e ne può fruire anche nel caso in cui gli spetti il congedo di paternità alternativo ma, in questo caso, non nelle stesse giornate.
Quanto al congedo parentale, su cui la riforma è altresì intervenuta, tra i chiarimenti offerti vi è la precisazione per cui sia alla madre sia al padre spetta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno poi diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
Al genitore solo spettano 11 mesi di congedo parentale, di cui 9 indennizzabili al 30% e 2 non indennizzabili, essendo indennizzabili tutti gli 11 mesi solo se il reddito del genitore solo sia inferiore alla soglia prevista nell’art. 34 comma 3 del DLgs. 151/2001. In caso, poi, di affidamento esclusivo, al genitore spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
Per i genitori iscritti alla Gestione separata INPS, ai quali non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati, il congedo non è fruibile in modalità oraria e non è prevista la tutela del “genitore solo”, l’arco temporale di fruizione del congedo parentale è di 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo); ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, ed entrambi i genitori hanno diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
Dato il riconoscimento, a decorrere dal 13 agosto 2022, del diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi, con diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore e a un’indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale, si evidenzia la condizione della effettiva astensione dall’attività lavorativa, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi (a tal proposito si chiarisce che i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo).
Il diritto all’indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.
Si evidenzia che la fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile con la contemporanea fruizione sia dei periodi indennizzabili di maternità sia del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
Vengono infine elencati i limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti e in riferimento al nuovo comma 2-ter dell’art. 68 del DLgs. 151/2001, sulla possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, si chiarisce che occorre produrre all’INPS l’accertamento dell’ASL che individua il periodo indennizzabile; se tale periodo ricade in tutto o in parte nel periodo indennizzabile di maternità, si applica la tutela ordinaria di cui al comma 1 del citato art. 68.
Comments